Le nuove tempistiche per le verifiche periodiche S.P.I. degli impianti di produzione media e bassa tensione

Perchè fare le verifiche impianti produzione GSE? Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia, in conformità con la Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e l’Allegato G della nuova edizione della Norma CEI 0-21. Queste verifiche devono essere comunicate al gestore di rete.

Impianti interessati dalle verifiche impianti produzione GSE

In particolare, le verifiche impianti produzione GSE devono essere effettuate:

  • Sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione con potenza superiore a 11,08 kW;
  • Sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW.

Tempistiche delle verifiche

Le verifiche devono essere effettuate secondo le seguenti tempistiche:

  • a) Impianti connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio.
  • b) Impianti connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 al 31 luglio 2016: entro la data più lontana tra:
    • 31 marzo 2018;
    • 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
    • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione.
  • c) Impianti connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2012: entro la data più lontana tra:
    • 31 dicembre 2017;
    • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione.
  • d) Impianti connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009: entro la data più lontana tra:
    • 30 settembre 2017;
    • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione.

Sostituzione e comunicazione

Le verifiche devono essere eseguite anche in caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, con comunicazione al gestore di rete.

Se un impianto di produzione è costituito da due o più sezioni, ciascuna dotata di sistemi di protezione di interfaccia con diverse date di entrata in esercizio, la scadenza per le verifiche sarà determinata dalla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto.

Conseguenze per mancata verifica

In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete invierà un sollecito. Se le verifiche non saranno eseguite, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE, che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi, nonché le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato. Inoltre, il gestore sospenderà il servizio di connessione.

Comunicazione della verifica

I titolari degli impianti di produzione dovranno comunicare l’avvenuta verifica utilizzando un apposito servizio disponibile sul portale produttori di e-distribuzione, a partire da agosto 2017, per rispettare gli adempimenti previsti dalla Deliberazione 786/2016/R/eel.

Il testo integrale della Deliberazione è disponibile sul sito di ARERA al seguente link: Deliberazione 786/2016/R/eel.

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