Rimborsi fotovoltaico: vanno dichiarati?

Oggi PraticheGSE.it vuole rispondere a una domanda che molti contribuenti italiani si fanno e cioè se i rimborsi fotovoltaico vadano dichiarati o meno nel 730. Vediamo di fare chiarezza su questo aspetto.

Quando i rimborsi fotovoltaico devono essere indicati nella dichiarazione 730

Se si è titolari di una convenzione nel Conto Energia e si usufruisce di questo beneficio esclusivo, non si tratta di un ricavo né di un reddito, pertanto questi importi non devono essere dichiarati.

Per quanto riguarda lo Scambio sul Posto, essendo un rimborso effettuato dal GSE in relazione al costo dell’energia e alla quota dei costi del sistema elettrico, non è necessario fare alcuna dichiarazione.

Tuttavia, se si è richiesta e ottenuta la liquidazione delle eccedenze, queste vanno dichiarate, a differenza del semplice contributo per lo Scambio sul Posto, poiché costituiscono un reddito. In pratica, l’energia in eccedenza immessa in rete attraverso lo Scambio sul Posto viene considerata come una vendita di energia.

L’eccedenza corrisponde alla differenza tra l’energia immessa e quella prelevata, calcolata alla fine dell’anno; se, nell’anno solare, il valore dell’energia immessa è superiore a quello dell’energia prelevata, si genera un’eccedenza.

La liquidazione delle eccedenze deve quindi essere dichiarata, allegando alla dichiarazione dei redditi la certificazione scaricabile dal sito del GSE, seguendo le istruzioni presenti sullo stesso portale.

Ritiro dedicato: cosa dice il GSE al riguardo

Esiste anche la possibilità del Ritiro Dedicato. Secondo quanto indicato dal GSE: “Per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, è necessario distinguere se il Ritiro Dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell’energia elettrica.

Nel caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale, a condizione che gli impianti abbiano una potenza non superiore a 20 kW e siano asserviti all’abitazione, le somme percepite costituiscono “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nel modello 730, quadro D, o nel modello Redditi PF quadro RL.

Se, invece, si tratta di Ritiro Dedicato con cessione totale dell’energia, indipendentemente dalla potenza dell’impianto, l’attività energetica è considerata “attività commerciale abituale” e i compensi percepiti costituiscono componenti di reddito d’impresa. In tal caso, il titolare dell’impianto dovrà adempiere a tutti gli obblighi fiscali connessi a un’attività imprenditoriale, come l’apertura della partita IVA, la fatturazione, ecc.

Le situazioni possono variare, perciò, come detto all’inizio, è consigliabile consultare un CAF o un commercialista per una maggiore sicurezza.

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