Oggi affrontiamo il tema dei gruppi di autoconsumo e vediamo le configurazioni previste dalla legge, ricordandoti che PraticheGSE.it è il tuo partner per la gestione di pratiche GSE.
Cosa dice la legge sul gruppo di autoconsumo
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, stabilisce le nuove modalità per la concessione degli incentivi destinati a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili all’interno di configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza. Il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA, regolamenta il funzionamento del meccanismo e i contributi di valorizzazione relativi all’energia autoconsumata nelle configurazioni ammesse.
Il TIAD definisce sette diverse tipologie di configurazioni per l’autoconsumo diffuso:
- Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano collettivamente
- Gruppi di clienti attivi che operano collettivamente
- Comunità energetiche rinnovabili (CER)
- Comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
- Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
- Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
Secondo il Decreto CACER, le configurazioni che possono accedere alla tariffa incentivante sono:
- Autoconsumatore a distanza
- Gruppo di autoconsumatori
- CER
Per quanto riguarda i benefici della misura PNRR, le configurazioni ammesse sono:
- Gruppo di autoconsumatori
- CER
Condivisioni di energia rinnovabile: le misure previste
Il Decreto prevede due misure principali:
- Tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) per la quota di energia condivisa incentivabile proveniente da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia. Le configurazioni che possono accedere alla tariffa incentivante includono le comunità energetiche rinnovabili, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
- Contributo in conto capitale (a fondo perduto) finanziato dalle risorse del PNRR, che può coprire fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo di comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo collettivo, con impianti ubicati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le configurazioni ammesse a beneficiare di questo contributo sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che operano collettivamente. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro il 31 marzo 2025. Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura è applicabile fino al 30 giugno 2026, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie del PNRR, pari a 2,2 miliardi di euro.
Le Regole Operative per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR disciplinano, tra le altre cose, le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale del PNRR.
Incentivi DM Cacer: gli impianti ammessi
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- Appartenere a configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), gruppi di autoconsumatori o di autoconsumatore a distanza.
- Essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento.
- Essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti.
- Avere una potenza massima di 1 MW.
- Essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità.
- Non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2.
- Rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come specificato nelle Regole Operative.
- Nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa, rispettare i criteri definiti nelle Regole Operative.
- Essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici; per impianti diversi dai fotovoltaici, è previsto l’uso anche di componenti rigenerati.
- Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
Per impianti con potenza superiore a 1 MW, sarà riconosciuto solo il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica incaricata della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Questo soggetto è responsabile del trattamento dei dati e funge da controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Inoltre, nei casi specificati nella sezione “Mandati e Liberatoria”, il Soggetto Referente deve aver ricevuto un apposito mandato per svolgere tale ruolo.