Poteri del GSE di verifica e controllo: nuova sentenza

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Poteri del GSE: la sentenza del 6 settembre 2024

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 6 settembre 2024, torna a pronunciarsi sui poteri del GSE in termini di verifica e controllo.

Nel caso di specie la società era stata ammessa agli incentivi a novembre 2011, dopo che il GSE aveva chiesto delle fotografie integrative per attestare l’entrata in esercizio entro il temine del 31 dicembre 2010.

Successivamente, a ottobre 2016, lo stesso GSE a seguito di un sopralluogo ha avviato un procedimento di verifica, chiedendo, a maggio 2018, di chiarire come mai nelle foto inviate nel 2011 i moduli fotovoltaici e i cavi del trasformatore risultavano disconnessi.

A gennaio 2020 l’Autorità ha poi deciso di escludere l’impianto dagli incentivi, chiedendo un rimborso di oltre 207mila Euro. A questo punto, la società ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso, e il GSE si è appellato al CdS, che ha ribadito quanto deciso in primo grado.

Infatti il CdS conferma, quanto già chiarito dal TAR, cioè che “il tema delle fotografie era stato affrontato e risolto espressamente con il provvedimento del 16 novembre 2011, espressivo, all’epoca sì, del sopra citato potere di verifica e controllo doverosi e non riconducibile all’autotutela. Ma quando il GSE, tornando a valutare gli stessi aspetti materiali valutati con il primo provvedimento, torna sui suoi passi, non sta più esercitando un potere di primo grado, bensì sta procedendo secondo i dettami dell’autotutela “classica” (…)”.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha chiarito che, riferendosi ad elementi già valutati, il potere in concreto esercitato dal GSE non è qualificabile in termini di potere di verifica e controllo ma è riconducibile al paradigma dell’autotutela decisoria. Ciò significa che l’Autorità può esercitare il potere entro i limiti dell’art. 21 nonies, L.241/1990, tra cui soprattutto il rispetto di un termine ragionevole, che oggi non dev’essere superiore a 12 mesi.

Cosa è il GSE e quali poteri di verifica e controllo ha

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, incaricata di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’utilizzo delle fonti rinnovabili in Italia. Il GSE gestisce incentivi economici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e supporta l’efficienza energetica attraverso diversi meccanismi e servizi, come i certificati bianchi, le aste per le rinnovabili, il Conto Energia, e altri sistemi di incentivazione.

Poteri di Verifica e Controllo del GSE

Il GSE ha una funzione di vigilanza sui progetti che beneficiano di incentivi pubblici e svolge attività di controllo sia in fase di istruttoria (prima dell’erogazione degli incentivi) sia durante il periodo in cui tali incentivi vengono erogati. I suoi poteri comprendono:

  1. Verifiche Documentali: Controlla la documentazione fornita dai beneficiari per assicurarsi che i progetti rispettino i requisiti stabiliti per ottenere incentivi.
  2. Controlli in Sito: Il GSE può effettuare ispezioni sul luogo per verificare la realizzazione e l’effettivo funzionamento degli impianti.
  3. Richiesta di Adeguamenti e Sanzioni: Se riscontra irregolarità, il GSE può chiedere la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti o la sospensione temporanea degli stessi, oltre a sanzionare il mancato rispetto dei requisiti.
  4. Collaborazione con Altri Enti: Il GSE collabora con altri enti e autorità di vigilanza, come l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per una supervisione congiunta e coordinata del sistema energetico.

Questi poteri consentono al GSE di garantire che i fondi pubblici destinati al settore energetico siano utilizzati correttamente e che gli impianti incentivati rispettino le normative e gli standard di efficienza previsti.

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